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Rubrica a cura dell'avvocato Felice Sibilla, per info e consulenza: felicesibilla@libero.it

TFR, i consigli dell’esperto per una gestione corretta del tesoretto

Per TFR (che dal 1982 sostituisce l’indennità di anzianità) si intende il trattamento di fine rapporto che il lavoratore dipendente matura in costanza di rapporto lavorativo (c.d. “retribuzione differita”) e che viene liquidato solo alla cessazione dello stesso(licenziamento, dimissioni, pensionamento); infatti, la finalità è garantire una certa liquidità al lavoratore dipendente quando vede cessare il proprio rapporto di lavoro (per dimissioni, licenziamento, pensionamento).

In conformità con la ridetta ratio, il Legislatore limita e circoscrive le possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR, subordinandolo al concorso di alcune condizioni soggettive  e oggettive.

Tra le condizioni soggettive vi è lanzianità di lavoro alle dipendenze dello stesso datore da almeno 8 anni e non averlo chiesto precedentemente.

Tra le condizioni oggettive che possono giustificare l’anticipo  rientrano: a) acquisto della prima casa per sé o per i figli; b) Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti; c) l’anticipo può essere concesso nei limiti del 70% del TFR maturato alla data della richiesta; d) il datore di lavoro è tenuto a concedere le anticipazioni nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque entro la soglia del 4% dei dipendenti (condizione che lascia intendere lesclusione dallobbligo di anticipo per le aziende con meno di 25 dipendenti, il cui 4% è pari ad una sola unità).

Solo al concorrere di tutte le condizioni sopra riepilogate si può parlare di diritto allanticipo, viceversa si tratterebbe di una facoltà del lavoratore che il datore di lavoro, nellambito della propria discrezionalità, potrà concedere o meno.

Tali condizioni, disciplinate dallart.2120 c.c., possonoessere – tuttavia – derogate in senso più favorevole per il lavoratore dipendente dalla Contrattazione Collettiva (ad esempio concedendo importi superiori al 70%; per motivazioni diverse da quelle previste dal codice civile, concessione anche più di una volta dellanticipo) che può disciplinare anche lordine di liquidazione in mancanza del quale, ovviamente è preferibile lordine cronologico.

Il concetto di prima casa, inteso come immobile destinato alla normale abitazione/residenza del richiedente e della sua famiglia, è stata oggetto di interpretazione estensive nel corso degli anni da parte della giurisprudenza. In vero sono stati riconosciutianticipi di TFR anche per lacquisto del terreno su cui edificare labitazione, ovvero a favore di soggetti già proprietari di altri immobili ma con destinazione non abitativa.

Uno dei casi più frequenti è la richiesta di anticipo per ristrutturazione che, sebbene non sia espressamente indicata dallart.2120 c.c., a determinate condizioni trova generalmente accoglimento.

La ristrutturazione deve riguardare la prima abitazione e deve avere ad oggetto interventi di manutenzione straordinari indispensabili per labitabilità dellimmobile, con esclusione quindi delle spese per ampliamento, estetiche, manutenzione ordinaria. Eopportuno che il dipendente fornisca al datore la documentazione tecnica attestante la natura dellintervento, oltre che gli eventuali atti amministrative autorizzativi.

Alla domanda formulata per iscritto, il datore risponde con le stesse modalità sia in caso positivo che negativo.

Il dipendente che ottiene le anticipazioni, ma poi utilizzail denaro per finalità differenti, può essere tenuto alla ripetizione delle somme in favore del datore, senza ulteriori ripercussioni sul rapporto di lavoro.

Giugno 2024

Rubrica a cura dell’avvocato Felice Sibilla, per info e consulenza: felicesibilla@libero.it

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